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Sez. 5, Sentenza n. 35651 del 26/06/2007 Cc. (dep. 27/09/2007) Rv. 237715 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso della parte offesa costituita parte civile - Natura di impugnazione agli effetti penali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237715-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE

È ammissibile, alla luce dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., novellato dall'art. 4 L. n. 46 del 2006, il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, considerato che la previsione dell'art. 576 cod.proc.pen. - per il quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile - non è contenuta nel predetto art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., oltre ad essere incompatibile con la decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della questione. Ne consegue che il ricorso ha natura di impugnazione ai soli effetti penali che non si differenzia da quello proposto dal P.M. e, pertanto, il suo accoglimento - determinando un impulso sul piano dell'esercizio dell'azione penale, anche in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del Pubblico Ministero - comporta che il giudice del rinvio non può essere individuato in quello civile competente per valore in grado di appello ma nel giudice penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)