Sez. L, Ordinanza n. 11935 del 07/05/2019 (Rv. 653748 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Decontribuzione ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Spettanza del beneficio - Condizioni - Società appartenenti ad unico gruppo familiare - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all'assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.; tali benefici, pertanto, non sono dovuti in caso di società, appartenenti al medesimo gruppo familiare e con un'unica direzione, che pongono in essere frequenti scambi di personale in correlazione con cessioni di azienda o di rami della stessa, o in dipendenza di ipotesi di subappalto, essendo unico il centro di imputazione dei rapporti ed organizzazione, salvo che la società richiedente dimostri gli elementi di novità della nuova struttura rispetto alla pregressa e l'autonomia della funzione produttiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)