Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 14/06/1978 (Rv. 392402 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*
Poiche l'effettiva Estinzione della societa non consegue allo esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioe all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la societa, consegue che il liquidatore e legittimato a rappresentare in giudizio la societa anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. (V 388/72, mass n 356283; (V 2445/66, mass nn 324736, 324737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2453, Cod. Civ. art. 2454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)