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Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 14/06/1978 (Rv. 392402 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392402-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*

Poiche l'effettiva Estinzione della societa non consegue allo esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioe all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la societa, consegue che il liquidatore e legittimato a rappresentare in giudizio la societa anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. (V 388/72, mass n 356283; (V 2445/66, mass nn 324736, 324737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2453, Cod. Civ. art. 2454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)