Sez. 2, Sentenza n. 7972 del 12/06/2000 (Rv. 537502 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Rappresentanza della società - Persistenza nei liquidatori - Estinzione della società - Definizione dei rapporti giuridici pendenti - Necessità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall'art. 2312 cod. civ. (cui rinvia l'art. 2315 cod. civ. per le società in accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2315
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)