Sez. 1, Sentenza n. 52 del 06/01/1981 (Rv. 410438 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEI LIQUIDATORI - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEI LIQUIDATORI - PERSISTENZA NEI LIQUIDATORI.*
Poiche l'effettiva Estinzione della societa non consegue all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo, e cioe all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la societa, consegue che il liquidatore e legittimato a rappresentare in giudizio la stessa anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. (Conf 2962/78, mass n 392402; (V 388/72, mass n 356283; (V 2445/66, mass n 324737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2453, Cod. Civ. art. 2454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)