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Sez. 2, Sentenza n. 3310 del 14/10/1969 (Rv. 343358 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ESSO AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343358-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ESSO AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - NATURA.*

In un giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione del bene, non comodamente divisibile, non costituisce domanda nuova, se avanzata, per la prima volta, in appello, bensi eccezione, in quanto tende a paralizzare la domanda di assegnazione della quota in natura degli altri aventi diritto. (V 799-60 582-62 1893-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)