Sez. 2, Sentenza n. 3310 del 14/10/1969 (Rv. 343358 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ESSO AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - NATURA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ESSO AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - NATURA.*
In un giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione del bene, non comodamente divisibile, non costituisce domanda nuova, se avanzata, per la prima volta, in appello, bensi eccezione, in quanto tende a paralizzare la domanda di assegnazione della quota in natura degli altri aventi diritto. (V 799-60 582-62 1893-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)