diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 17/05/1973 (Rv. 364100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMMOBILE INDIVISIBILE - ATTRIBUZIONE AD UNA QUOTA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - IMMOBILE INDIVISIBILE - ATTRIBUZIONE AD UNA QUOTA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

L'attribuzione dell'intero immobile indivisibile alla quota di uno o piu condividenti, con addebito dell'eccedenza in valore, altro non e che una modalita di realizzazione della divisione e non perde tale natura qualora la corrispondente domanda sia proposta dopo che altro condividente abbia richiesto diversa modalita o venga formulata per la prima volta in grado di appello. Pertanto, tale domanda non puo essere qualificata domanda nuova, in quanto non introduce una nuova pretesa od una contropretesa nel giudizio di divisione, ma si pone soltanto quale specificazione della pretesa di divisione, comune a tutti i condividenti. (Conf 3310/69, mass n 343358).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)