Sez. 5, Sentenza n. 19103 del 03/05/2006 Ud. (dep. 30/05/2006) Rv. 234924 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio di diritto - Successivo mutamento di giurisprudenza - Adozione di interpretazione costituzionalmente orientata - Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice di rinvio di rilevare e sollevare eventuale eccezione di incostituzionalità con riferimento al principio di diritto della sentenza di annullamento, quando lo stesso giudice di legittimità, in epoca successiva, abbia abbandonato, in quanto costituzionalmente incompatibile, l'interpretazione consacrata in quel principio di diritto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)