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Sez. 2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003 (Rv. 566010 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Ricorso al T.A.R. per l'annullamento di un atto amministrativo - "Petitum" e "causa petendi" - Valore indeterminabile - Quantificazione di un danno patrimoniale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566010-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata con D.M. 24 novembre 1990, n.392, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la "causa petendi" della domanda è la illegittimità dell'atto e "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1990 num. 392 art. 5, Legge 24/11/1990 num. 392 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)