Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997 (Rv. 502132 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Ricorso al T.A.R. per l'annullamento di un atto amministrativo - "Petitum" e "causa petendi" - Valore indeterminabile - Quantificazione lesione patrimoniale - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Poiché per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia, da individuare in base alle norme del codice di procedura civile (art. 5 e 6 Tariffa Professionale) va considerata di valore indeterminabile la controversia dinanzi al T.A.R. per l'annullamento di un atto amministrativo in quanto (art. 10 cod. proc. civ.) la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto e la sua eliminazione il "petitum"; quindi l'eventuale indicazione dell'ammontare del danno patrimoniale derivato non ha influenza alcuna sulla determinazione del valore della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1990 num. 392 art. 5, Legge 24/11/1990 num. 392 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)