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Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013 (Rv. 624983 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624983-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto (nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la "causa petendi" della domanda sia l'illegittimità dell'atto stesso e il "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)