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Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 29/05/1984 (Rv. 435308 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - CONTROVERSIA DINANZI ALL'A.G.O. - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE - POTERI DELL'A.G.O. - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435308-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - CONTROVERSIA DINANZI ALL'A.G.O. - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE - POTERI DELL'A.G.O. - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Qualora a seguito di un decreto ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, venga adito il giudice ordinario per contestare la legittimità della sanzione medesima, detto giudice ha il potere di accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti, di fatto e di diritto, di tale infrazione, e quindi decidere a prescindere dall'adeguatezza e correttezza delle ragioni e dei motivi esposti nel decreto, e siffatto accertamento, quanto agli elementi di fatto, si sottrae al Sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. (Conf 863/81, mass n 411358; (Conf 5945/78, mass n 395769).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)