Sez. 1, Sentenza n. 5945 del 14/12/1978 (Rv. 395769 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE - CONTESTAZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO DELLA LEGITTIMITA DELLA SANZIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE - CONTESTAZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO DELLA LEGITTIMITA DELLA SANZIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Qualora, a seguito di un decreto ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazione valutaria, venga adito il giudice ordinario, per contestare la legittimita della sanzione medesima, detto giudice ha il potere di esaminare autonomamente la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto di tale infrazione, e, quindi, di decidere a prescindere dall'adeguatezza e correttezza delle ragioni e dei motivi esposti nel decreto. (V 2886/74, mass n 371317).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)