Sez. 3, Sentenza n. 8832 del 13/04/2007 (Rv. 597619 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Momento perfezionativo - Sentenza di omologazione - Configurabilità - Successivi pignoramenti - Efficacia - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La sentenza di omologazione del concordato con la quale si disponga la vendita di tutti i beni inventariati all'assuntore costituisce titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore stesso, segnandone, conseguentemente, il "dies a quo". Ne consegue che restano inefficaci i pignoramenti successivamente eseguiti nei confronti del fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)