Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002 (Rv. 558359 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Momento perfezionativo - Sentenza di omologazione - Configurabilità - Successivi provvedimenti integrativi ed attuativi del GD - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La sentenza di omologazione del concordato con la quale si disponga la vendita di tutti i beni inventariati all'assuntore - rimettendo al giudice delegato l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi - costituisce titolo diretto ed immediato (segnandone, conseguentemente, il "dies a quo") del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore stesso, così che gli eventuali, successivi provvedimenti del GD (ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti, necessaria per la trascrizione) si configurano come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti, ed anzi dovuti dal giudice delegato nell'esercizio del potere - dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, finché questo non abbia ricevuto integrale attuazione, anche dopo l'adozione del decreto di cui all'art. 136 comma secondo della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)