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Sez. 1, Sentenza n. 12140 del 26/05/2009 (Rv. 608443 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Effetti della sentenza di omologazione del concordato - Titolo per il trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore - Sussistenza - Convenzioni private tra il fallito e l'assuntore contrastanti con la sentenza di omologazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608443-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

La sentenza di omologazione del concordato che, sulla base della proposta di concordato presentata dal fallito con l'approvazione del ceto creditorio e la valutazione positiva degli organi fallimentari, disponga la vendita di tutti i beni inventariati, costituisce titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore, segnandone, conseguentemente, il "dies a quo", con la conseguenza che l'individuazione dei beni ceduti all'assuntore va effettuata con esclusivo riguardo alla sentenza di omologazione del concordato, senza possibilità per il fallito di concludere con l'assuntore private convenzioni che, qualora contrastino con quanto disposto nella sentenza di omologazione, si porrebbero in insanabile contrasto con il giudicato costituito dalla medesima sentenza, pregiudicando potenzialmente gli interessi dei creditori del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)