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Sez. 1, Sentenza n. 4476 del 05/05/1999 (Rv. 526025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Servizi pubblici essenziali - Ordinanza di precettazione - Presupposti - Personale della scuola - Divieto di sciopero durante gli scrutini - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il legittimo esercizio del potere di precettazione è subordinato a due presupposti, l'uno sostanziale integrato dal fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, l'altro formale costituito dall'osservanza di un articolato procedimento per l'emissione dell'ordinanza di precettazione; allorquando ricorrono entrambi i presupposti l'Autorità di governo (o quella delegata) può adottare varie misure autoritarie tra cui, con particolare riferimento al personale della scuola, il divieto di sciopero per il tempo necessario alla effettuazione degli scrutini (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito che, senza tener conto della disciplina di cui alla legge n. 146/1990, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa inflitta al docente in sciopero assumendo che l'ordinanza ministeriale n. 3/1992 vietasse le sole forme anomale di sciopero - comportamenti dilatori nell'esecuzione degli scrutini - e non la totale astensione dal lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 140 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)