Sez. U, Sentenza n. 5198 del 25/05/1998 (Rv. 515794 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria "ex lege" n. 146 del 1990 sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Irrogazione - Conseguente alla violazione del provvedimento amministrativo di divieto emanato ex art. 8, comma secondo, stessa legge - Opposizione alla sanzione - Giurisdizione del giudice ordinario.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146 del 1990), il provvedimento irrogativo di una sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione, da parte del lavoratore, del divieto di esercizio del diritto di sciopero (divieto disposto con precedente provvedimento amministrativo di carattere generale) esula - anche con riguardo ai pubblici impiegati - dalla disciplina del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che l'opposizione avverso tale sanzione è devoluta, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge citata, alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo, in contrario, la deduzione, da parte dell'opponente, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione, dell'illegittimità del provvedimento amministrativo generale con il quale il divieto era stato disposto, poiché la questione dei limiti entro i quali il giudice adito può conoscere di tale illegittimità attiene alle concrete modalità di esercizio della funzione giurisdizionale (e, conseguentemente, alla fondatezza, o meno, nel merito, dell'opposizione proposta), e non anche ai limiti esterni di tale giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)