Sez. U, Sentenza n. 3829 del 02/05/1997 (Rv. 504044 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Lodo parziale anteriore alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - Impugnazione immediata - Inammissibilità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
Qualora gli arbitri emettano un lodo parziale, ossia una decisione che non esaurisca il mandato di decidere la controversia loro affidato dalle parti, l'immediata impugnazione per nullità di tale lodo, nel caso di pronunzia emessa prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 827 cod. proc. civ. introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 19, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)