Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 13/10/1970 (Rv. 348044 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI INTERESSI DELLA PROLE - SCELTA DEL GENITORE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI INTERESSI DELLA PROLE - SCELTA DEL GENITORE - CRITERI.*
In caso di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti sull'affidamento della prole non costituiscono una misura sanzionatoria contro il coniuge colpevole, ne devono essere adottati necessariamente a favore del genitore esercente la patria potesta. Essi devono essere, invece, determinati esclusivamente dagli interessi morali e materiali della prole, nel senso che i figli siano messi in condizione di ricevere il minor danno possibile dalla disgregazione familiare. A tal fine, il giudice di merito, deve scegliere il genitore piu idoneo al mantenimento ed all'educazione della prole, sulla base di molteplici elementi, quali l'eta e il sesso dei minori, le loro condizioni di salute e le altre loro esigenze, tenendo altresi presenti le condizioni fisio psichiche dei genitori, oltre che varie altre situazioni dell'ambiente in cui i genitori vanno a vivere dopo la separazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)