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Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 09/06/1972 (Rv. 358772 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - INDIVIDUAZIONE DEL GENITORE IDONEO - INTERESSE DELLA PROLE - ESCLUSIVA RILEVANZA - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358772-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - INDIVIDUAZIONE DEL GENITORE IDONEO - INTERESSE DELLA PROLE - ESCLUSIVA RILEVANZA - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*

Il giudice di merito deve vagliare quale sia il genitore piu idoneo al mantenimento ed alla educazione della prole, tenendo presenti esclusivamente gli interessi morali e materiali della prole stessa, nel senso che i figli siano messi in condizione di ricevere il minor danno possibile dalla disgregazione famigliare. Al fine predetto il giudice non puo - senza incorrere nel vizio di omessa motivazione su punto decisivo - non prendere in esame gli elementi di fatto ritualmente dedotti, che, se fossero stati valutati, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata. (V 1983'70, mass n 348044).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)