Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 09/06/1972 (Rv. 358772 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - INDIVIDUAZIONE DEL GENITORE IDONEO - INTERESSE DELLA PROLE - ESCLUSIVA RILEVANZA - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - INDIVIDUAZIONE DEL GENITORE IDONEO - INTERESSE DELLA PROLE - ESCLUSIVA RILEVANZA - OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Il giudice di merito deve vagliare quale sia il genitore piu idoneo al mantenimento ed alla educazione della prole, tenendo presenti esclusivamente gli interessi morali e materiali della prole stessa, nel senso che i figli siano messi in condizione di ricevere il minor danno possibile dalla disgregazione famigliare. Al fine predetto il giudice non puo - senza incorrere nel vizio di omessa motivazione su punto decisivo - non prendere in esame gli elementi di fatto ritualmente dedotti, che, se fossero stati valutati, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata. (V 1983'70, mass n 348044).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)