Sez. 1, Sentenza n. 12138 del 26/05/2009 (Rv. 608567 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione mobiliare - Stipulazione tra intermediario finanziario e operatore qualificato - Appartenenza alla categoria di operatore qualificato - Condizioni - Dichiarazione di appartenenza espressa dal soggetto interessato, ex art. 13 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387 - la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso; pertanto, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base della propria decisione, ex art. 116 cod. proc. civ., anche come unica fonte di prova, restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)