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Sez. 2, Sentenza n. 1689 del 26/06/1964 (Rv. 302432 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONVALIDA DI TESTAMENTO DICHIARATO FALSO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302432-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONVALIDA DI TESTAMENTO DICHIARATO FALSO - INAMMISSIBILITA.*

La convalida del testamento e ammissibile, a norma dell'art. 590 cod. civ., tanto nell'ipotesi di nullita formali (annoverando tra esse quella della Mancanza di sottoscrizione dell'olografo e perfino quella del testamento nuncupativo ossia della Mancanza assoluta di scrittura), quanto nell'ipotesi di nullita attinenti alla sostanza dell'atto (quali l'incapacita naturale o legale del testatore e i vizi della volonta), ma non puo essere invocata in caso di nullita che se accertata determinerebbe addirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto giuridico. Ne consegue che il testamento dichiarato falso non puo essere convalidato, perche la dichiarazione di falsita elimina totalmente dal modo del diritto l'atto di ultima volonta, di guisa che questo e completamente inidoneo ad ogni effetto, anche a dimostrare che una volonta testamentaria C'era. (Conf. 846-43' Cfr. 2165-42).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)