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Sez. 3, Sentenza n. 6313 del 11/07/1996 (Rv. 498485 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Disposizioni testamentarie rese in forma orale - Nullità - Conferma ex art. 590 cod.civ. - Atto notarile di ricezione delle dichiarazioni di conferma - Contenuto di accertamento - Esclusione - Invasione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Insussistenza - Provvedimento disciplinare - Illegittimità.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498485-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

L'atto con cui il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari dirette a confermare espressamente le disposizioni testamentarie rese in forma orale dal "de cujus", sulle premesse - dai medesimi dichiarate - dell'inesistenza di un testamento formale e della ripetuta, dettagliata e mai revocata volontà del defunto, espressa oralmente, circa la destinazione dei propri beni, non invade i compiti di accertamento riservati all'autorità giudiziaria, in ordine (nella specie) all'esistenza ed alla nullità del testamento nuncupativo nonché alla intervenuta realizzazione della fattispecie sanante prevista dall'art. 590 cod. civ., e non è quindi suscettibile di esser disciplinarmente sanzionato, ai sensi degli articoli 1 e 138 della legge notarile, atteso che la convalida non presuppone alcuna preventiva attività di accertamento circa la nullità delle disposizioni convalidate (ne, peraltro, preclude un tale accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria in caso di successiva contestazione) e tenuto altresì conto che la fede privilegiata propria dell'atto notarile non si estende al contenuto della dichiarazione di convalida, rispetto al quale non è quindi configurabile alcuna attività di accertamento da parte del notaio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Regio Decr. 13/02/1913 num. 89 art. 1, Regio Decr. 13/02/1913 num. 89 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)