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Sez. 1, Sentenza n. 107 del 15/01/1990 (Rv. 464789 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE EX ARTT. 167 E SEGG. COD. CIV. - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - BUONA FEDE DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464789-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE EX ARTT. 167 E SEGG. COD. CIV. - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - BUONA FEDE DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA.*

La Costituzione di fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, secondo la previsione degli artt. 167 e segg. cod. civ., configura atto tipico di liberalità, anche quando entrambi i coniugi conferiscano beni di proprietà comune. Tale atto, pertanto, in caso di fallimento di un coniuge, è inefficace rispetto ai creditori, ai sensi dell'art. 64 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (inefficacia riguardante l'intero fondo, ove operi la presunzione "muciana" per l'acquisto dell'altro coniuge), senza che rilevi l'eventuale buona fede del beneficiario, influente nel diverso caso dei negozi a titolo oneroso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)