Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 25/07/1997 (Rv. 506245 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi - Inclusione - Condizioni - Pregressa comunione legale dei beni - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
La costituzione del fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi, dal momento che neppure in tal caso l'atto di costituzione trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Conseguentemente, in caso di fallimento di uno dei coniugi, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è inefficace rispetto ai creditori a norma dell'art. 64 legge fall. Tuttavia se i beni destinati al fondo erano in comunione legale fra i coniugi, l'inefficacia dell'atto può essere dichiarata solo per la quota spettante al coniuge fallito (la S.C. nella specie, cassata la sentenza del giudice di merito, ha pronunziato nel merito a norma dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ. dichiarando l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale solo per la quota spettante al coniuge del fallito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)