diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1462 del 18/01/2023 (Rv. 666878 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE | Contratti con forma scritta “ad substantiam” tra persone lontane - Distinzione tra forma dell’accettazione e forma della sua comunicazione - Necessità - Conseguenze ai fini della loro conclusione - Acquisizione della mera notizia dell’accettazione scritta - Sufficienza - Necessità della sua trasmissione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666878-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE

Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.

Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)