Sez. 3, Sentenza n. 6578 del 18/12/1979 (Rv. 403329 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONTRATTO SOLENNE INTER ABSENTES - AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA ACCETTAZIONE SCRITTA E SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL PROPONENTE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPONENTE DELLA AVVENUTA ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO ATTRAVERSO CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLA FORMALE - PROVA PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A PROPOSTA DI CESSIONE DEL DIRITTO DI COLONIA PERPETUA FATTA CON ATTO SEPARATO REDATTO IN AUSTRALIA ED ACCETTATA IN ITALIA CON ATTO SCRITTO MAI INVIATO AGLI ALIENANTI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONTRATTO SOLENNE INTER ABSENTES - AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA ACCETTAZIONE SCRITTA E SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL PROPONENTE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPONENTE DELLA AVVENUTA ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO ATTRAVERSO CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLA FORMALE - PROVA PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A PROPOSTA DI CESSIONE DEL DIRITTO DI COLONIA PERPETUA FATTA CON ATTO SEPARATO REDATTO IN AUSTRALIA ED ACCETTATA IN ITALIA CON ATTO SCRITTO MAI INVIATO AGLI ALIENANTI.*
Ai fini della valida conclusione di un contratto per il quale la legge richiede la Forma scritta ad substantiam, il consenso puo risultare anche da Atti scritti non contestuali ma diretti alla controparte e contenenti la volonta definitiva di obbligarsi. Quindi, nel caso di contratto solenne inter absentes, essendo la Forma scritta elemento essenziale, non surrogabile da equipollenti di sorta, di cui deve rivestirsi sia la proposta che la comunicazione della accettazione della stessa inviata al proponente, il ricorso alle presunzioni e possibile solo per stabilire che la dichiarazione scritta dell'accettante sia stata da questo comunicata e dal proponente ricevuta, ma non anche per provare che il proponente medesimo abbia avuto conoscenza dell'accettazione del destinatario attraverso circostanze diverse da quella formale. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di appello, il quale, accertato che la proposta di cessione del diritto di Colonia perpetua, fatta con atto separato redatto in australia, era stata dal cessionario accettata, in Italia, con atto scritto mai inviato agli alienanti, aveva ritenuto la mancata perfezione del contratto e l'irrilevanza delle presunzioni di conoscenza - da parte degli alienanti - della stessa accettazione desumibili da fattori diversi, quali il pagamento del prezzo e la conduzione del fondo). (V 3119/73, mass n 366888; (V 1723/72, mass n 358636; (V 2261/70, mass n 348424; (V 1305/70, mass n 347017; (V 1777/68, mass n 333682; (V 458/66, mass n 320908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)