Sez. 2, Sentenza n. 8328 del 01/09/1997 (Rv. 507422 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Forma scritta ad substantiam - Obbligo di consegnare il documento contenente la proposta al destinatario - Esclusione - Esibizione della proposta scritta - Sufficienza - Prova testimoniale di tale esibizione - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)
Per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 cod. civ.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 cod. civ.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)