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Sez. 2, Sentenza n. 17089 del 28/02/2017 Ud. (dep. 05/04/2017) Rv. 270091 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | "Deficit" mnemonico del teste - Contestazioni - Affermazione, da parte del teste, della veridicità delle dichiarazioni rese in indagini - Conferma delle stesse - Sussistenza - Valore probatorio di tali dichiarazioni - Equivalenza alle dichiarazioni rese in dibattimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270091-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del P.M., a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)