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Sez. L, Sentenza n. 5906 del 12/12/1978 (Rv. 395730 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395730-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA.*

La presunzione costituisce fonte di prova quando le conseguenze di un fatto certo si ripetano con uniformita quasi costante, ma quando tale uniformita non sussiste in quanto da quel fatto certo non debbano normalmente derivare determinate conseguenze, si e fuori dalla presunzione, cosi come concepita dall'art 2727 cod civ, per cui occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza di un fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile di un fatto noto. (nella specie, la suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha escluso che la prolungata assenza di un lavoratore per malattia incida sempre sull'attivita produttiva e sullo svolgimento del lavoro nell'impresa, essendo invece tali effetti collegati anche alle dimensioni dell'azienda, alle mansioni del lavoratore ed alla fungibilita delle medesime).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)