Sez. 2, Sentenza n. 244 del 10/01/1981 (Rv. 410654 - 01)
PROVA CIVILE - PROVA INDIZIARIA - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCATA RICHIESTA PER UN NOTEVOLE LASSO DI TEMPO DEL PAGAMENTO DI UN CREDITO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA AL CREDITO STESSO - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - PROVA INDIZIARIA - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MANCATA RICHIESTA PER UN NOTEVOLE LASSO DI TEMPO DEL PAGAMENTO DI UN CREDITO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA AL CREDITO STESSO - INSUSSISTENZA.*
Nelle presunzioni semplici il collegamento logico che si pone tra il fatto noto e quello ignoto, pur non dovendo presentare il carattere dell'assoluta necessita, deve tuttavia avere quello della prevalente probabilita, sicche non puo farsi ricorso alla prova presuntiva sia quando il fatto noto ha un significato ben diverso da quello che fa da base al rapporto logico dedotto dalla parte, sia quando lo stesso fatto ignoto risulta gia di per se escluso da altre circostanze probatorie. In particolare, l'inerzia prolungata del creditore, che non abbia tuttavia superato il tempo della prescrizione estintiva, non puo essere interpretata come rinuncia del creditore al proprio diritto, in quanto il comportamento omissivo, consentito fino a un termine finale tassativo, non ha il valore di dichiarazione legale tipica, mancando l'elemento dichiarativo, e sussistendo nell'ordinamento vigente la regola che collega l'effetto estintivo solo al decorso completo del termine di prescrizione. (V 6341/79, mass n 403072; (V 5906/78, mass n 395730; (V 4991/78, mass n 394737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)