Sez. 1, Sentenza n. 553 del 30/01/1989 (Rv. 461656 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - MANCANZA - VIZIO RELATIVO - SANATORIA CON EFFETTI EX TUNC.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - MANCANZA - VIZIO RELATIVO - SANATORIA CON EFFETTI EX TUNC.*
La Mancanza di autorizzazione del curatore, da parte del giudice delegato, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento implica un difetto di capacità processuale. Il relativo vizio, pertanto, resta sanato quando venga successivamente conseguita e prodotta detta autorizzazione, e tale sanatoria opera retroattivamente, anche sulle precedenti fasi e gradi del giudizio, indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali (come la scadenza del termine d'impugnazione) e con il solo limite dei diritti quesiti di natura sostanziale. (V 6919/83, mass n 431577; (V 6315/83, mass n 431061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)