Sez. 1, Sentenza n. 19087 del 11/09/2007 (Rv. 598831 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI | Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Vizio relativo - Sanatoria con effetti ex tunc.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI
L'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'autorizzazione a resistere al ricorso per cassazione avesse effetto sanante dell'attività processuale svolta dal curatore nel giudizio di appello senza autorizzazione del giudice delegato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)