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Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 29/07/2009 (Rv. 609240 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | IVA di gruppo - Opzione della società controllante - Possibilità di manifestarla con comportamento concludente - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609240-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto, mentre il regime dell'IVA dovuta dal singolo contribuente (c.d. IVA monosoggettiva) può essere prescelto sia con una dichiarazione espressa, sia con un comportamento concludente ad essa equiparabile - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 - l'opzione della società controllante in favore della presentazione delle dichiarazioni e dell'effettuazione dei versamenti anche per le società controllate (c.d. IVA di gruppo), prevista dall'art. 73, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere manifestata soltanto attraverso una dichiarazione espressa, rispetto alla quale non si dà l'equipollenza di alcun comportamento concludente, come espressamente prevede l'art. 4 del citato d.P.R. n. 442 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1 com. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)