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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3252 del 11/02/2020 (Rv. 656966 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Liquidazione dell’IVA di gruppo - Natura - Procedura semplificatoria - Adesione al relativo regime - Modalità - Dichiarazione espressa - Necessità - Comportamento concludente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656966-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell'adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente, come prevede l'art. 4 del d.P.R. n. 442 del 1997.

Riferimenti normativi: DM Finanze 13/12/1979 art. 3 com. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)