Sez. U, Sentenza n. 1915 del 02/02/2016 (Rv. 638253 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Regime della liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 "ratione temporis" vigente - Società di persone in qualità di società controllante - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
Il più favorevole regime di liquidazione dell'"IVA di gruppo" di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo "ratione temporis" vigente, in base al quale l'IVA a credito di una società può essere compensata con gli importi dovuti a debito, per la medesima imposta, da altra società appartenente allo stesso gruppo, si applica anche se la società controllante sia una società di persone, senza che rilevi, in senso contrario, quanto indicato dal d.m. n. 11065 del 1979 del Ministero delle Finanze, gerarchicamente subordinato alla legge, né, tantomeno, la successiva circolare dello stesso Ministero n. 16/360711, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio di parità di trattamento rispetto a soggetti che operano nel medesimo mercato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979, Preleggi art. 1, Preleggi art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)