Sez. 6 - , Sentenza n. 1327 del 05/12/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 274867 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omesso o insufficiente versamento in danaro in favore dei figli minori – Stato di bisogno dei predetti – Individuazione delle loro necessità – Valutazione in caso di mancata statuizione del giudice civile - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l'inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all'abitazione coniugale e le rette scolastiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)