Sez. 6, Sentenza n. 49465 del 10/11/2015 Ud. (dep. 15/12/2015) Rv. 265731 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile - Accertamento da parte del giudice penale - Contenuto - Distinzione rispetto alla valutazione circa l'adempimento dell'obbligazione civile - Configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale, il giudice deve accertare, anche nell'ipotesi di integrale corresponsione dell'assegno stabilito per il mantenimento, se la condotta dell'imputato abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che lo stesso è tenuto a fornire ai beneficiari. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui il mancato pagamento, da parte dell'imputato, della propria quota del mutuo relativo all'abitazione familiare aveva ridotto le capacità finanziarie dell'altro coniuge affidatario, costretto a far fronte all'intero debito, così finendo per incidere sui bisogni essenziali di vita del figlio minore, deprivato dei mezzi di sussistenza primari.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)