Sez. 6, Sentenza n. 53607 del 20/11/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261871 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Minore età dei discendenti - Condizione di bisogno "in re ipsa" - Sussistenza - Conseguenze - Obblighi di mantenimento sostenuti da uno dei genitori - Cessazione dell'obbligo per l'altro genitore - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)