Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006 (Rv. 592715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Divorzio - Modifica delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali ed al mantenimento della prole - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Revocabilità o modificabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti "ex" art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)