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Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006 (Rv. 592715 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Divorzio - Modifica delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali ed al mantenimento della prole - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Revocabilità o modificabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592715-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti "ex" art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)