Sez. 1, Sentenza n. 17895 del 04/09/2004 (Rv. 576713 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Decreto della Corte di appello in sede di reclamo - Carattere decisorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. per vizio di motivazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI
Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge, cui è riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura allorché questa ultima sia materialmente omessa (cioè quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato non potesse qualificarsi apparente, avendo fornito le ragioni, strettamente collegate allo sviluppo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e della rispettiva situazione lavorativa, in base alle quali era venuto meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)