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Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 31/10/2005 (Rv. 584657 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Procedimento in camera di consiglio - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Carattere decisorio - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Revocabilità e modificabilità ex art. 742 cod. proc. civ. - Esclusione - Provvedimento di revoca o modifica - Inefficacia - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584657-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

Il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività; ne consegue che un eventuale provvedimento di revoca o modifica del decreto in questione ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ. deve ritenersi privo di effetti giuridici, in quanto emanato dal giudice in carenza assoluta di potere giurisdizionale, e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)