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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26862 del 22/12/2016 (Rv. 641925 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Eccezione di litispendenza - Prova della esistenza e persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni fissate dall'art. 39 c.p.c. - Onere della parte eccipiente - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641925-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, come la questione relativa alla litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)