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Sez. L, Sentenza n. 6616 del 11/11/1986 (Rv. 448775 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SINTOMATICO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESTREMI - NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELLA SUBORDINAZIONE SUL CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO - CRITERI SUSSIDIARI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448775-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SINTOMATICO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESTREMI - NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELLA SUBORDINAZIONE SUL CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO - CRITERI SUSSIDIARI - APPLICABILITÀ.*

Il fondamentale elemento sintomatico del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, ossia il vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro. Peraltro, allorché l'elemento della subordinazione non sia immediatamente rilevabile nel concreto atteggiarsi del rapporto, occorre riferirsi a criteri sussidiari, concernenti la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, l'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale, anche minima, l'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attività, che non ricade sul lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato, con la cui natura è compatibile anche la previsione di una sanzione per insufficiente rendimento del lavoratore. (V 2012/85, mass n 439921; (V 4131/84, mass n 433224).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)