Sez. L, Sentenza n. 2012 del 14/03/1985 (Rv. 439921 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTO DISCRIMINATORIO - SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTO DISCRIMINATORIO - SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*
Allorché l'elemento della subordinazione, che costituisce il principale criterio discriminatore fra il rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo, non sia immediatamente rilevabile nel concreto atteggiarsi del rapporto, occorre riferirsi ai seguenti criteri sussidiari: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, che nel lavoro autonomo è dato dal risultato dell'attività organizzativa del prestatore (Opus) e nel lavoro subordinato dalle stesse energie spiegate secondo le direttive e sotto vigilanza e il controllo dell'altra parte (operae); b) l'accertamento concreto di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, che caratterizza il lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attività produttiva, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 4131/84, mass n 436084; (Conf 3897/84, mass n 435848; (Conf 2362/83, mass n 427217; (Conf 38/83, mass n 424829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)