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Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975 (Rv. 374480 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374480-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La consulenza tecnica deve avere per oggetto elementi rilevanti ai fini della decisione della controversia, per cui il giudice del merito non e tenuto ad ammetterla quando non la ritenga concludente o la consideri superflua in relazione agli elementi gia acquisiti. (V 3142/74, mass n 371627; 277/74, mass n 367911).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)