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Sez. L, Sentenza n. 6606 del 28/04/2003 (Rv. 562489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento del dirigente di azienda industriale - Garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, obblighi di immediatezza e immutabilità della contestazione degli addebiti e specificità della contestazione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

Per il licenziamento dei dirigenti apicali di aziende industriali, il datore di lavoro non è tenuto a seguire la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, né a sottostare ai principi, di creazione giurisprudenziale, della immediatezza della contestazione e della immutabilità dei fatti contestati o della specificità della contestazione stessa, che in materia di sanzioni disciplinari non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di dirigente, avviato con contestazione disciplinare alla stregua dell'art. 7 e intimato facendo riferimento anche ad altro precedente comportamento, avendo reputato, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, che il comportamento complessivo tenuto dal dirigente nell'arco di diversi mesi, per la riluttanza alle richieste di missione all'estero, fosse incompatibile con la collaborazione richiesta a un dirigente.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1996 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)