Sez. L, Sentenza n. 3148 del 01/04/1999 (Rv. 524839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigente di azienda - Disciplina contrattuale collettiva su "giustificatezza" del licenziamento e diritto all'indennità supplementare - Principi in materia di specificazione e immediata contestazione dei fatti - Inapplicabilità nei termini elaborati per gli ordinari rapporti di lavoro - Elemento fiduciario - Rilevanza ai fini della continuazione del rapporto - Prova delle circostanze relative - Ammissibilità - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Nel giudizio promosso dal dirigente di azienda per contestare, in relazione alla normativa contrattuale collettiva in materia, la "giustificatezza" del licenziamento intimatogli e vedere riconosciuto il conseguente diritto al pagamento dell'indennità supplementare, non sono applicabili, nonostante ogni eventuale diversa previsione della contrattazione collettiva, i criteri in materia di specificazione e immediata contestazione dei fatti elaborati in riferimento agli ordinari rapporti di lavoro e alla inerente disciplina su sanzioni disciplinari e licenziamenti, sia perché l'art. 2 della legge n. 108 del 1990 ha esteso ai dirigenti l'obbligo della comunicazione del licenziamento per iscritto e non anche quello della motivazione, sia perché il giudice, nell'applicare al licenziamento del dirigente - non suscettibile di essere qualificato come disciplinare - il principio generale secondo cui l'immutabilità della causa del licenziamento indicata nella fase della sua comunicazione non preclude la deduzione per la prima volta nella sede giudiziale di mere circostanze confermative del fatto contestato e illustrative della sua gravità, deve tenere presente che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo fiduciario è determinante ai fini della sua prosecuzione. (Nella specie il direttore amministrativo e finanziario di un'impresa era stato licenziato con riferimento alla necessità di assicurare alla società un livello professionale più adeguato, in relazione anche alle esigenze di cambiamento organizzativo dell'azienda; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva ravvisato un radicale e inammissibile mutamento delle ragioni del recesso nelle deduzioni e richieste probatorie relative a circostanze varie circa le inadeguatezze di preparazione e di comportamento del dirigente rispetto alle esigenze aziendali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)