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Sez. L, Sentenza n. 2263 del 29/03/1983 (Rv. 427107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - RAPPORTI COSTITUITI DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - RAPPORTI COSTITUITI DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - ESTENSIONE - LIMITI.*

L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, in forza dell'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944 n. 369, permane anche con riguardo ai rapporti costituiti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, solo ove questi non siano riconducibili sotto la disciplina di contratti collettivi ed accordi economici stipulati successivamente, per difetto del presupposto della rappresentanza volontaria. Quando, invece, tale presupposto sussista, la disciplina post-corporativa prevale su quella corporativa. (Conf 1334/79, mass n 397599; (Conf 1063/78, mass n 390419).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)